
Carta Costituzionale
Su unanime parere del Supremo Gran Consiglio dell’ O.S.J. abbiamo decretato e decretiamo, così come segue: In virtù delle sovrane prerogative si è considerata l’opportunità di riformare lo statuto del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta, nel senso di riaffermare le tradizioni in una forma più adeguata di applicazione ai giorni nostri.
Capitolo I – Introduzione
Art. 1°: per semplificare e per una più chiara e rapida comprensione, il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta, sarà sempre riferita in questa Carta Costituzionale come O.S.J.
Capitolo II – La natura dell’O.S.J.
Art. 1°: il Sovrano Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme – Cavalieri di Malta, per sua natura è un Ordine di Cavalleria
Ospedaliero, governato da un Principe Gran Maestro, come capo
supremo, indipendente e distinto da tutte le altre branche che reclamano le
stesse comuni origini, ma non sono soggetti a questo Sovrano ordine, O.S.J.
Art. 2°: giuridicamente, l’Ordine in questione è un soggetto di
diritto internazionale, con personalità giuridica pubblica, sempre di diritto
internazionale, perché inseparabilmente legato ad un potere sovrano almeno in
titolo, e per i privilegi tradizionalmente ottenuti e riconosciuti dalla
Comunità Internazionale delle Nazioni.
Art. 3°: la sede principale dell’Ordine è quella della residenza
del suo Principe Gran Maestro, salvo che questi non decreti
diversamente. Egli può anche decretare l’istituzione di sedi secondarie
dell’Ordine nelle località ritenute più opportune. Tutte le predette sedi
dell’ordine, direttamente destinate al perseguimento dei propri fini istituzionali,
godono tradizionalmente dei privilegi e delle immunità solitamente accordati
alle rappresentanze diplomatiche estere regolarmente accreditate. I locali, gli
archivi e in genere tutti i documenti, che appartengono all’ordine, sono perciò
inviolabili.
Capitolo III – Gli Obiettivi e scopi dell’O.S.J.
Art. 1°: le finalità precipue dell’ordine,
conciliate con le mutate esigenze dei tempi, sono perpetuate le gloriose,
onorevoli tradizioni della più antica e virtuosa Cavalleria Cristiana nel mondo
moderno, in cui è più che mai urgente e necessario che gli uomini di buona
volontà e di merito si associno liberamente per combattere uniti il male in
ogni suo aspetto e per difendere i Valori perenni dello Spirito; riaffermare
così il primato dell’Anima sul corpo, debellare l’invadente materialismo in
tutti i campi, propagandare assiduamente la glorificazione della Croce e la
fede nella vita eterna alla luce degli insegnamenti evangelici comuni a tutte
le Chiese che si riferiscono al nostro Signore Gesù Cristo, ma
tutelare anche, concretamente e positivamente, nell’ambito della legalità, i
diritti umani – senza distinzioni di razza, di credo religioso o politico, ecc.
– perché il benessere economico sia gradualmente esteso a sempre più larghi
strati popolari, perché non ci sia più fame, perché sia eliminata la miseria,
perché sia preservata la pace, perché ci sia sempre più libertà, perché la
giustizia sociale diventi sempre più una realtà autentica.
Pertanto l’Ordine non ha scopi né attività di lucro e persegue, con fervore e
dedizione, esclusivamente fini di: Religiosi (nello spirito ecumenico sancito
dal Concilio Vaticano II) e Cavallereschi, secondo la più genuina tradizione
dell’O.S.J.; Assistenza medica ed ospedaliera, carità, umanità, filantropia,
ecc. Istruzione, insegnamento, educazione, cultura, didattica, studio, ricerca,
scienze, storia, lettere, ecc.
Capitolo IV – I Poteri del Gran Maestro
Art. 1°: il Supremo capo rappresentativo del
Governo dell’O.S.J. è il Principe Gran Maestro, cui è assegnata la piena
rappresentanza legale internazionale del Governo O.S.J.
Art. 2°: l’amministrazione dei Gran Priorati, Priorati, Commende
Ereditarie e di simili associazioni incorporate è di competenza del Principe
Gran Maestro, coadiuvato dal Gran Cancelliere del governo
O.S.J.
Art. 3°: su tutti i questionari concernenti all’O.S.J., le
decisioni del Principe Gran Maestro, sono finali, inconfutabili e irrevocabili.
Art. 4°: il diritto ed il potere per tutti i conferimenti ed
investiture di Cavalierato o d’altre onorificenze dell’O.S.J., appartengono
al Principe Gran Maestro, così come previsto dalle presenti
Costituzioni, o che in avvenire saranno eventualmente istituiti dal Consiglio
dell’Ordine con appositi regolamenti.
Art. 5°: il Principe Gran Maestro, può nominare
occasionalmente un Luogotenente Generale, per rappresentarlo ed
agire in sua vece in casi e momenti dove è richiesta la Sua presenza. Inoltre,
per il beneficio e futuro benessere dell’O.S.J., il Principe Gran
Maestro, può nominare un Luogotenente Generale Coadiutore con
pieni diritti di successione.
Art. 6°: il Principe Gran Maestro, convoca e presiede
l’Assemblea dei vari corpi di governo quando lo ritiene necessario. Dopo aver
ricevuto consiglio dal corpo di governo competente, il Principe Gran Maestro
conferma, con decreto personale, i diversi dignitari e le cariche di governo dell’O.S.J.,
conferma le persone su cui convengono i diritti ereditari per la corrispondente
posizione di qualunque Priorato, Commende Ereditarie e simili Associazioni di
Cavalleria sotto l’O.S.J.
Capitolo V – La successione del Gran Maestro
Art. 1°: in caso di morte, incapacità mentale o
abdicazione del Principe Gran Maestro, se è nominato di diritto
un Luogotenente Generale Coadiutore, egli convocherà la Camera
Ministeriale e, in accordo con i dovuti requisiti del cerimoniale, assumerà
l’incarico di Gran Maestro o come Reggente, qualora ritenga che
quest’ultima possa essere una scelta più appropriata e conveniente.
Art. 2°: in caso di morte, incapacità mentale o abdicazione del Principe
Gran Maestro, se non è stato nominato di diritto un Luogotenente Generale
Coadiutore, la Camera Ministeriale incaricherà il Gran Cancelliere,
ad eseguirne le mansioni, fra cui curare le più urgenti e pressanti questioni
del governo O.S.J., convocare il più presto il Capitolo Generale col proposito
di eleggere un nuovo Gran Maestro e rioccupare il posto della
sede Magistrale vacante.
Art. 3°: se il nuovo eletto Principe Gran Maestro,
seguendo l’esempio del suo predecessore, sceglie di adottare pro-tempore il
titolo di Reggente senza rinunciare, ostacolare, diminuire o
non condizionare nessuno dei diritti, doveri, privilegi e prerogative
riconosciutegli da queste elezioni, un convegno ufficiale della Camera
Ministeriale dovrà essere convocato e, durante questo convegno, il Gran
Cancelliere riceverà dal nuovo Reggente eletto il
Giuramento di fedeltà all’O.S.J. in conformità del pensiero dei Suoi fondatori.
Dopo il Giuramento di fedeltà pronunciato dal neo Reggente seguirà
il Te Deum. Dopo il Te Deum, il Gran
Cancelliere, Ministri, Dignitari della Camera
Ministeriale ed i Cavalieri presenti giureranno
obbedienza al neo eletto Gran Maestro. Il primo atto del neo Gran Maestro, sarà
quello di confermare nelle loro cariche tutti o in parte i Dignitari del
Governo O.S.J. o riformare tutti e nominare nuovi Ministri del neo Governo
O.S.J.
Tutti i Dignitari del Governo, ex-officio, derivati dai loro diritti ereditari,
questi non hanno bisogno di conferma e non possono essere rimossi.
Capitolo VI – L’Ammissione dei Membri
Art. 1°: nell’Ordine possono essere ammessi
uomini e donne di qualsiasi nazionalità, di religione cristiana, che compiono
almeno ventuno anni, che posseggano i meriti, la condizione sociale, la
condotta morale, civile e religiosa.
In un ampio spirito di carità, l’Ordine non eslcuderà dall’ammissione quei
meritevoli e filantropici individui che vogliono servire con noi
nell’assistenza dei meno fortunati esseri umani, ma che, per ragioni di
nascita, traduzione, retaggio culturale o profonda ed onesta convinzione nel loro
credere e che non sono cattolici. A loro sarà garantita l’ammissione e saranno
assegnati sotto la diretta autorità del Principe Gran Maestro, in un
particolare capitolo di Cavalieri e Dame Filantropici.
Art. 2°: nessuno può essere ammesso nell’Ordine, senza averne fatto
regolare domanda allegando tre fotografie, un questionario-curriculum e la
garanzia controfirmata di due onorabili Cavalieri o Dame, in calce alla stessa,
devono attestare sul loro onore e sotto la propria e assoluta responsabilità
che la firma del postulante è stata apposta in loro presenza, che lo stesso ha
i requisiti ed è in possesso dei meriti morali e civili per far parte
dell’Ordine, inoltre le affermazioni del candidato, redatte nella domanda circa
le proprie qualità, titoli, ecc., devono corrispondere a verità, sotto pena, in
caso di falsità, sarà immediata espulsione dall’Ordine dei Cavalieri o Dame
proponenti.
Art. 3°: nella domanda, diretta esclusivamente al Principe Gran
Maestro, il postulante, oltre tutte le proprie generalità e qualità, deve
dichiarare di aver preso esatta conoscenza della presente Costituzione.
Dalla domanda in questione sono dispensati coloro ai quali l’Ordine sia,
conferito motu proprio il titolo di Cavaliere o Dama, dal Principe Gran Maestro
Art. 4°: le domande d’ammissione nell’Ordine devono essere
trasmesse, per la loro definizione, direttamente alla Gran Cancelleria
O.S.J.
Art. 5°: il Principe Gran Maestro coadiuvato
dal Gran Cancelliere, con l’evento del presente interregno hanno
emanato un decreto speciale, proiettandosi nel XXI secolo è stato deciso, che
da oggi e in futuro le Dame avranno stesso diritto dei
Cavalieri ad esempio, durante la Cerimonia d’investitura, a loro
sarà riservato stesso trattamento, potranno inoltre ricevere anche incarichi di
Governo.
Art. 6°: lasciti o donazioni fatte all’Ordine O.S.J., in memoria
dei Cavalieri o Dame Postumi saranno usati per il mantenimento delle proprie
sedi, per la carità e l’aiuto dei più bisognosi.
Capitolo VII – I Corpi di Governo
Art. 1°: la tradizionale Istituzione del Governo
dell’Ordine è stata sciolta, per la durata del periodo dell’interregno, come
pure tutti i preesistenti Organi del Governo O.S.J.
Art. 2°: i nuovi Organi del Governo dell’O.S.J., sono i seguenti:
Il Prelato generale
L’Ufficio del Gran Cancelliere
Il Consiglio Privato del Gran Maestro
Il Corpo degli Assistenti Personali del Gran Maestro
La Camera Ministeriale
Il Corpo Diplomatico
Il Tribunale d’Onore
Il Corpo della Guardia d’Onore
Capitolo VIII – I Dignitari dell’Ordine
Art. 1°: tutte le precedenti nomine del Governo,
dei Dignitari dell’Ordine sono cancellate, con esclusione dei Dignitari che
hanno privilegi ereditari:
Prelato generale
Il Gran Cancelliere
I Ministri della Camera Ministeriale
Gli Ambasciatori con incarichi speciali
Capitolo IX – Il Prelato Generale
Art. 1°: gli elevati valori spirituali del
Cavalierato e le virtù religiose dei nostri Padri Fondatori, hanno contribuito
a fare del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme un’istituzione unica,
dove la vita è religione ed essere religioso significa vivere. Essere un
Cavaliere o Dama dell’O.S.J., è un dono nel quale l’individuo deve trovare
perfezione religiosa com’espressione di una vita sana e ordinaria, fondata sui
valori puri, il valore della carità e quella disposizione dell’animo che spinge
l’essere umano a pensare in termini favorevoli nei confronti del prossimo e di
fare a lui del bene. In senso teologico comprende supremo amore a Dio e
benevolenza verso la specie umana.
Art. 2°: i Cavalieri e Dame dell’ordine, arricchiti nella fede
ereditaria dai nostri predecessori, devono imparare ad amare, rispettare e
coesistere con tutti gli uomini di buona volontà che non hanno gli stessi credi
o tradizioni. Dobbiamo trovare, tra noi, una formula d’amore e comprensione tra
i popoli di diverse religioni, giurisdizioni cui obbediamo o credi. Dobbiamo
trovare unione su basi comuni com’espressione di suprema carità, ma anche, in
modo discreto ed evitando disturbi non necessari ai nostri fratelli, ognuno di
noi deve attenersi strettamente ai principi e tradizioni della sua fede
d’appartenenza senza concessioni impossibili o non necessarie e senza
compromettere i principi stessi della nostra fede.
Art. 3°: il Prelato Generale, dovrà agire in modo da
arricchire la spiritualità d’ogni Cavaliere e Dama dell’Ordine, cercando di
provvedere un’appropriata guida religiosa con Cappellani dell’ordine O.S.J., ad
ognuno d’accordo con la propria religione, credo e giurisdizione, essendo
questo il rispetto ecumenico è l’espressione di carità, come il nostro comune
valore di vocazione.
Art. 4°: il Prelato Generale, cercherà di guidare e
risvegliare le vocazioni religiose in modo che l’Ordine, ritorni un’altra volta
ad essere valorizzato per i suoi principi Religiosi e Cristiani, come nel
passato è nei nostri tempi.
Art. 5°: il Prelato Generale, è un alto Dignitario
dell’ordine, pertanto si dovrà riconoscere durante le cerimonie di Stato ecc.
una posizione di preminenza, il suo posto spetta su lato sinistro del Principe
Gran MaestrCapitolo X – L’ufficio del Gran Cancelliere
Art. 1°: è costituito l’ufficio del Gran
Cancelliere.
Art. 2°: l’ufficio del Gran Cancelliere, durante il periodo
dell’interregno, sarà oggetto di tutte le questioni problematiche che riguardano
il Governo dell’Ordine O.S.J.
Art. 3°: il Gran Cancelliere, è il capo ufficiale esecutivo
dell’Ordine. Egli è responsabile delle decisioni politiche del Governo e del
Consiglio Supremo, per certificare ed amministrare le attività dell’Ordine,
il Gran Cancelliere sarà in carica per un periodo indefinito a
discrezione del Principe Gran Maestro.
Art. 4°: le delibere del Governo e del Supremo Collegio dell’Ordine,
dipendono e sono decisionali solamente dal Principe Gran Maestro in
consultazione con il Gran Cancelliere.
Art. 5°: il Gran Cancelliere è un alto Dignitario dell’Ordine,
pertanto si dovrà riconoscere durante le cerimonie di Stato ecc. una posizione
di preminenza, il suo posto è a destra del Principe Gran Maestro.
Capitolo XI – Il Consiglio Privato del Gran Maestro
Art. 1°: tutti i membri del Consiglio Privato hanno
il titolo di Consigliere. I Consiglieri Privati del Principe Gran
Maestro, hanno il compito di assistere e consigliare il Principe Gran
Maestro su tutte le questioni di pertinenza del Governo dell’Ordine O.S.J.
Art. 2°: i Consiglieri Privati, per la delicatezza e la riservatezza
dell’incarico ricoperto, sono obbligati d’ufficio alla segretezza su tutte le
questioni relative relative al Governo.
Art. 3°: i Consiglieri Privati sono nominati a vita, a loro sarà
riconosciuto durante le cerimonie di Stato ecc., una posizione di preminenza,
il loro posto è a sinistra del Principe Gran Maestro, inoltre i Consiglieri
Privati, hanno immunità nell’Ordine, essi sono esenti da ogni giudizio e non
possono essere giudicati dal Tribunale d’onore.
Capitolo XII – Il Corpo degli Assistenti del Gran Maestro
Art. 1°: il Corpo degli Assistenti Personali
del Principe Gran Maestro, essi sono considerati Attendenti di Servizio. I
compiti degli Assistenti Personali del Gran Maestro, sono quelli di
assistere il Gran Maestro in tutte le questioni ordinarie e
amministrative che sono svolte nella Sede Magistrale: esempio,
accompagnare, assistere; ed aiutare il Gran Maestro, durante i suoi viaggi
occasionalmente secondo le necessità. Possono essere delegati dal Gran Maestro
ad eseguire trattative riservate in suo nome (opere di carità umanitarie ecc.).
Art. 2°: gli Assistenti Personali, possono ricoprire altri incarichi
di Governo poiché non esiste alcun vincolo d’interessi conflittuali.
Art. 3°: gli Assistenti Personali, sono nominati a vita e hanno il
diritto di preminenza durante le cerimonie di Stato ecc. essi possono stare sul
lato destro del Gran Maestro dopo il Gran Cancelliere.
Capitolo XIII – I Ministri della Camera Ministeriale
Art. 1°: la Camera Ministeriale, è composta di
un ristretto numero di Dignitari di giustizia e di Grazia, che ha dimostrato
capacità professionali, umanitari, socio-culturali ecc. La Camera
Ministeriale è formata dal Principe Gran Maestro, da un Luogotenente
coadiutore, da alcuni Ministri nominati e dal Gran Cancelliere.
Art. 2°: quest’organo del Governo, lavora attivamente negli affari
dell’ordine, essi amministrano, controllano, deliberano e approvano tutte le
procedure dell’ordine. Controllano proposte di nomina dei Dignitari, le
richieste dei Postulanti Cavalieri e Dame, le tasse sociali di tutti i Membri,
promozioni, aperture di sedi nazionali ed estere, accordi diplomatici ecc.
Art. 3°: la Camera Ministeriale, elargisce con il rispetto le proprie
deliberazioni. Le risoluzioni adottate dalla Camera Ministeriale, saranno
approvate da una maggioranza di voti dei Ministri presenti e di quelli che
voteranno per procura. Le suddette delibere approvate diventano leggi operative
solamente dopo la supervisione e l’approvazione del Principe Gran Maestro,
coadiuvato dal Gran Cancelliere.
Art. 4°: possono far parte alla Camera Ministeriale, tutti i
Cavalieri e Dame di Giustizia e di Grazia che hanno i requisiti necessari:
titolo di studio superiore o laurea, che dimostrino onestà e sincerità
all’Ordine, che possano provare la fedina penale pulita, dimostrare sani
principi morali e civili.
Capitolo XIV – Il Corpo Diplomatico
Art. 1°: tutti i Cavalieri e Dame dell’ordine,
possono essere chiamati e nominanti Membri del Corpo Diplomatico,
permanente o temporaneamente.
Art. 2°: il Principe Gran Maestro, allo scopo di diffondere l’ordine
come soggetto di diritto internazionale nei confronti degli Stati – col diritto
di rappresentanza diplomatica attiva e passiva – e di garantirne il
funzionamento in ogniluogo, può nominare, oltre un certo numero d’Ambasciatori
straordinari, un Ministro Plenipotenziario per ogni Stato e Consoli con
determinata circoscrizione territoriale.
Art. 3°: ai predetti rappresentanti Diplomatici e Consolari possono
essere rilasciati dall’ordine, secondo le consuetudini internazionali,
appositi Passaporti diplomatici. La prerogativa di fruire un passaporto
diplomatico dell’Ordine è estesa, per ragioni d’opportuno riguardo, al Principe
Gran Maestro ed alla sua Famiglia, nonché ai più alti Dignitari dell’Ordine. .
Art. 4°: gli Ambasciatori Straordinari ed i Ministri
Plenipotenziari, quali rappresentanti diplomatici, hanno diritto al trattamento
d’Eccellenza e possono essere accreditati presso i rispettivi Capi di Stato ove
l’ordine ha speciali privilegi o riconoscimenti. Il titolo di Ministro
Plenipotenziario dell’ordine può, essere conferito dal Principe Gran
Maestro, anche a honorem, a persone d’alta posizione sociale e benemerite
dell’Ordine stesso. Ugualmente dicasi per il titolo di Console.
Art. 5°: i Capi di Stato di cui all’articolo precedente possono,
a loro volta, acreditare un proprio rappresentante diplomatico, con stesso
titolo, presso l’Ordine.
Art. 6°: le nomine dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 5, anche se
onorarie, avvengono normalmente in seguito a reciproco gradimento delle due
Alte Parti.
Art. 7°: il Ministro Plenipotenziario rappresenta ufficialmente
l’Ordine nel proprio Stato, per gli affari inerenti all’ordine stesso. I
Consoli, anche se Generali, in linea subordinata, rappresentano l’Ordine nella
propria circoscrizione territoriale (Regionale o Provinciale).
Art. 8°: se nello Stato, circoscrizione di un Ministro
Plenipotenziario, il Principe Gran Maestro ritiene opportuno, nella
sua saggezza, di riunire tutti i Cavalieri e Dame, residenti in tale Stato, in
Associazione Nazionale, questa, secondo le leggi dello Stato in cui si
costituisce, avrà un proprio Statuto ed un proprio Consiglio che dovrà ottenere
preventivamente l’approvazione del Principe Gran Maestro. Il Principe Gran
Maestro quando lo ritiene opportuno, può scegliere le Associazioni
Nazionali di cui alla parte di quest’articolo.
Art. 9°: a causa della natura molto confidenziale del loro incarico,
i Membri del Corpo Diplomatico sono obbligati d’ufficio alla
segretezza su tutte le questioni che riguardino le relazioni diplomatiche
dell’ordine, inoltre dovranno in ogni occasione, informare il Gran Maestro e
il Gran Cancelliere, l’evoluzione degli incarichi a loro assegnati.
Capitolo XV – Il Tribunale d’Onore
Art. 1°: il Tribunale d’Onore sarà
composto di due Ministri della Camera Ministeriale e da un Cavaliere o Dama,
eletti dal Priorato d’origine del Cavaliere o Dama sottomesso al Giudice. Il
tribunale sarà presieduto dal Cavaliere o Dama con maggiore precedenza, secondo
la data del loro ingresso all’Ordine.
Art. 2°: la richiesta o l’accusa contro un Cavaliere o Dama portata
davanti al Tribunale d’Onore sarà sostenuto da un Cavaliere o Dama per scelta
del Gran Cancelliere. Il Cavaliere o Dama accusati, avranno il diritto di
scegliere e designare un Cavaliere o Dama, in sua difesa.
Art. 3°: contro l’eventuale sentenza emessa dal Tribunale d’Onore,
un appello di Grazia potrà essere deliberato solamente dal Principe Gran
Maestro, la sua decisione sarà irrevocabile. .
Art. 4°: le sanzioni disciplinari che il Tribunale d’Onore potrà
adottare, sono le seguenti:
Ammonizione
Riduzione di grado
Sospensione da funzioni
Cancellazione
Espulsione
Art. 5°:con l’incarico di cittadini dell’Ordine, ogni
Cavaliere o Dama che ha qualche querela o reclamo contro un confratello, o
verso l’Ordine, per ragioni pertinenti all’Ordine stesso, dovrà presentare tale
querela o reclamo, al Tribunale d’Onore dell’Ordine. Ogni tentativo da parte
del Cavaliere o Dama che vorrà affrontare tali questioni, in un Tribunale del proprio
Paese d’origine o di fronte ad una Corte di un paese straniero: sarà espulso
automaticamente dall’Ordine senza nessun ricorso d’appello.
Art. 6°: ogni atto d’esibizionismo, da parte degli insigniti,
ritenuto lesivo del prestigio dell’Ordine, sarà punito con l’espulsione.
Capitolo XVI – Il Corpo della Guardia d’Onore
Art. 1°: il Corpo della Guardia d’Onore è
composto di Cavalieri e Dame, eletti per la loro virtù e specialisti in
sicurezza professionale. Questo Corpo ha l’incarico speciale di scortare e
proteggere la sicurezza del Principe Gran Maestro, essendo messaggeri personali
del Gran Maestro. A loro è affidato l’incarico di informare un Cavaliere o Dama
su questioni urgenti, di rappresentare il Gran Maestro nei momenti di dolore
nelle famiglie dei Cavalieri o Dama gravemente ammalati, feriti o morti. Sono
incaricati di scortare un Cavaliere o Dama al processo di fronte al Tribunale
d’Onore e, in caso di sanzione disciplinare, o una riduzione di grado,
cancellazione, espulsione, saranno confermati irrevocabilmente, dal Gran
Maestro e dopo l’appello di Grazia, il Corpo della Guardia d’Onore ha
l’incarico di confiscare le insegne, i gradi e quant’altro nel nome
dell’Ordine.
Art. 2°: con le presenti Costituzioni è altresì approvata
l’istituzione, in seno all’Ordine, del Corpo della Guardia d’Onore, con
appositi gradi militari, divise, distintive, decorazioni o labaro, che saranno
dettagliatamente determinati con speciale regolamento. A loro spetta il
glorioso incarico di prestare servizio durante le cerimonie e le udienze, per
rendere gli onori e scortare il Principe Gran Maestro e alti Dignitari
dell’Ordine.
Capitolo XVII – La Struttura Internazionale dell’Ordine
Art. 1°: l’Ordine è composto dall’Unione
di Gran Priorati, Priorati Nazionali, Priorati
Regionali e Commende Provinciali.
Art. 2°: ogni Gran Priore, Priore, Commendatore,
o Balì dovrà essere assistito da un Consiglio composto di
Membri ex-officio e da Membri da lui nominati, con un numero sufficiente di
Consiglieri per assistere i bisognosi e le esigenze della propria
amministrazione.
Art. 3°:la nomina e le attività di questi Consigli dovranno essere
comunicate al diretto superiore del Governo, ( Il Gran Cancelliere).
Art. 4°: questi Consigli devono riunirsi almeno una volta l’anno o
quando il loro capo di Governo, ( Il Gran Cancelliere) lo ritiene necessario.
Art. 5°: i Membri ex-officio del Consiglio dei Gran Priorati sono,
Cavalieri Commendatori o Dame di Commenda, che hanno in atto anche incarichi di
Governo.
Art. 6°: i Membri ex-officio del Consiglio dei Priorati Nazionali
sono, Cavalieri Commendatori o Dame di Commenda.
Art. 7°: i Membri ex-officio del Consiglio delle Commende sono,
Cavalieri o Dame.
Capitolo XVIII – Le Armi dell’Ordine
Art. 1°: le armi ufficiali dell’Ordine sono,
una Croce bianca di Malta ottagonale, sottoposta sul centro uno
scudo con la Croce di San Giovanni sormontata da una corona. Un’aquila
bicipite sostenuta da una corona Imperiale, con un globo crociato d’oro,
uno scettro Imperiale sormontato da una Croce Bizantina, al centro una Croce di
Malta: al centro di questa Croce uno scudo con la Bandiera di San Giovanni.
Art. 2°: i principali documenti dell’Ordine, protocolli
internazionali, trattati, convenzioni e concordati, documenti diplomatici,
quelli del Gran Prelato, della Camera Ministeriale, della Gran cancelleria, del
Tribunale d’Onore, della Guardia d’Onore, come pure la documentazione prodotta
dal Principe Gran Maestro è firmata dalla stessa, porteranno il simbolo di
questi blasoni.
Art. 3°:i simboli dell’Ordine sulla carta intestata, devono
essere utilizzati solamente da tutte le strutture di Governo in sinergia con la
Gran Cancelleria, e in casi eccezionali da Cavalieri o Dame, che hanno
necessità di corrispondenza con le strutture dell’Ordine. A quest’ultimi non è
permesso di utilizzare la carta intestata dell’Ordine, per scopi privati.
Art. 4°: le Bandiere dell’Ordine sono rettangolari
una di colore rosso e un’altra di colore nero, al centro delle bandiere uno
stemma raffigurante un manto con una corona sovrana, un’aquila bicipite
sostenuta da una corone imperiali, con un globo e una croce d’oro, uno scettro
Imperiale sormontato da una croce bizantina, al centro una croce di Malta e uno
scudo raffigurante la croce di San Giovanni.
Capitolo XIX – I Gradi e le Insegne dell’Ordine
Art. 1°: i Cavalieri e le Dame dell’Ordine sono
divisi come segue:
Cavalieri e Dame di Giustizia (Cavalieri e Dame Ereditari)
Cavalieri e Dame d’Onore e Devozione (Stirpe Nobiliare)
Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale
Capitolo XIX – I Gradi e le Insegne dell’Ordine
Art. 2°: ognuna delle classi precedentemente
menzionate, hanno quattro gradi e indossano le seguenti decorazioni:
Cavaliere di Gran Croce
In frac o uniforme, la sua decorazione è:
Gran Croce con Trofeo al collo, pendente dal nastro rosso. Placca sovrapposta
dalla Croce di Malta (al lato sinistro del petto). Fascia rossa, indossata
attraverso la spalla, da destra a sinistra.
In abiti civili la sua decorazione è:
Placca in miniatura indossata unicamente sul risvolto sinistro della giacca.
Dama di Gran Croce
Grande Croce con Trofeo pendente con fiocco rosso sopra il
cuore. Il rimanente istante è uguale come sopra.
Cavaliere Grande Ufficiale
In frac o uniforme, la sua decorazione è:
Grande Croce con Trofeo a collo pendente dal nastro rosso. Placca sovrapposta
dalla Croce di Malta (al lato sinistro del petto).
In abiti civili la sua decorazione è:
Placca in miniatura indossata unicamente sul risvolto sinistro della giacca.
Dama Grande Ufficiale.
Dama Grande Ufficiale
Grande Croce con Trofeo pendente dal fiocco rosso sopra il cuore. Il rimanente istante è uguale come sopra.
Cavaliere Commendatore
In frac o uniforme, la sua decorazione è:
Grande Croce con Trofeo a collo pendente dal nastro rosso.
In abiti civili la sua decorazione è:
Placca in miniatura indossata unicamente sul risvolto sinistro della giacca.
Dama di Commenda
Grande Croce con Trofeo pendente dal fiocco rosso sopra il cuore. Il rimanente istante è uguale come sopra
Cavaliere
In frac o uniforme, la sua decorazione è:
Croce a collo pendente dal nastro rosso
In abiti civili la sua decorazione è:
Croce in miniatura indossata unicamente sul risvolto sinistro della giacca.
Dama
Croce pendente dal fiocco rosso sopra il cuore. Il rimanente
istante è uguale come sopra.Art. 3°: distintivo e Grado per gli
Ufficiali Diplomatici.
Ambasciatori: Cavaliere o Dama di Gran Croce
Consoli: Cavaliere o Dama di Grande Ufficiale
Membri del Corpo Diplomatico: Commendatore o Dama di Commenda
Il restante personale diplomatico di tutte le Ambasciate e
Consolati, (includendo impiegati locali, questi dopo un anno d’impiego presso
le sedi diplomatiche), hanno il diritto essere nominato Cavaliere.
Art. 4°: se un Cavaliere o Dama del Corpo Diplomatico, dovesse
ricevere per meriti speciali un grado più elevato di quello assegnato nella sua
posizione diplomatica, tale grado dovrà essere riconosciuto e usato.
Art. 5°: il Gran Collare dell’Ordine è riservato
al Principe Gran Maestro, al Reggente, al Luogotenente
Coadiutore Gran Maestro e Capi di Stato Stranieri.
Art. 6°: le Uniformi del Corpo Diplomatico e del Corpo della
Guardia d’Onore dell’Ordine sono, descritte nel corrispondente e separato
decreto di regolazione.
Art. 7°: per tutte le funzioni e Cerimonie di Stato, tutti i
Cavalieri dovranno, indossare lo smoking – le Dame dovranno
indossare un abito scuro o nero tradizionale, (Spalle coperte).
Art. 8°: in tutte le funzioni e Cerimonie di Stato, tutti i
Cavalieri e Dame dovranno indossare un mantello nero con una Croce di Malta
bianca ottagonale di 28 cm di diametro portata sul lato sinistro all’altezza
del cuore senza distinzioni di grado.
Capitolo XX – Le Onorificienze Speciali
Art. 1°: i Cavalieri o Dame che si sono distinti
con le loro azioni umanitarie, e che hanno servito l’Ordine con lealtà e
devozione, potranno essere insigniti con le seguenti onorificenze.
Medaglia d’Oro per servizi speciali
Medaglia d’Argento per servizi speciali
Medaglia di Bronzo per servizi speciali
Medaglia di Merito dell’Ordine
Capitolo XXI – La Festa Nazionale dell’Ordine
Art. 1°: l’Ordine è sotto il Patrocinio di San
Giovanni Battista.
La Festa Nazionale dell’Ordine è commemorata il 24 Giugno d’ogni anno, pertanto
tutti i Cavalieri e Dame di qualsiasi grado sono tenuti a commemorare questo
giorno, se è possibile insieme ai confratelli e consorelle dell’Ordine Una
corona d’alloro in qualsiasi parte del mondo ove è presente l’Ordine, dovrà
essere predisposta nella Chiesa Capitolo XXII – La Lingua Ufficiale
Art. 1°: la lingua ufficiale dell’Ordine è
l’inglese, francese, Spagnolo e Italiano.
Capitolo XXIII – Gli Emendamenti e modifiche della Costituzione dell’Ordine
Art. 1°: il Principe Gran Maestro, per le
mutevoli esigenze dei tempi, nell’interesse dell’Ordine, per proposta del
Consiglio, potrà approvare, esclusivamente se votate all’unanimità, eventuali
modifiche alle presenti Lettere Costituzioni, eventuali modifiche dovranno
essere comunicate immediatamente a tutti i Dignitari dell’Ordine per osservarli
e farli osservare. Dato nella Nostra Sede Magistrale in questo giorno, del 1°
Gennaio – Anno Domini 2007, ha testimonianza di ciò e per i poteri a Noi
conferiti, poniamo la Nostra Mano e il Nostro Sigillo del Sovrano Ordine di San
giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta O.S.J., davanti ha uno dei Nostri
Ministri e del Nostro Gran Cancelliere.
Il Principe Gran Maestro S.A.S. Don Basilio Calì di San Lorenzo ritiene:
“Che il cammino da percorrere del Sovrano Ordine di San Giovanni O.S.J. Malta è quello di continuare a seguire, senza mai lasciare, le tracce del suo straordinario fondatore, Fra Gerardo”.”Rimangono i fulgidi esempi di carità dell’Ordine di Malta che, forse, mai fu forte, fiorente, conosciuto e rispettato nel mondo, come oggi. Cambiano i tempi, ma rimane immutata la luce di una grande fede: la Croce bianca a otto punte.Dato nella Nostra Sede Magistrale in questo giorno, del 1° gennaio – Anno Domini 2007, In testimonianza di ciò e per i poteri a Noi conferiti, poniamo la Nostra mano e sigillo dell’Ordine davanti ad uno dei Nostri Ministri e del Nostro Gran Cancelliere.
Fons Honorum
S.A.R.I. Il Principe Hugo Norberto Cabrera Rurikovich
Kubarev, addì 17 del mese di Maggio – A. D. 2011, con decreto N°
0603/2011, accetta di assumere la carica di Protettore perpetuo del
Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta O.S.J. nei
suoi domini: il su citato decreto, è stato approvato all’unanimità dal Supremo
Gran Consiglio e firmato dal Principe Gran Maestro, S.A.S. Don
Basilio Calì di San Lorenzo, Duca di Jedisàn e Granduca di Emmathà.
S.A.R.I. il Principe Hugo Norberto Cabrera Rurikovich Kubarev, con
personale decreto N° 0103 concede, la Fons Honorum Cavalleresca,
nella persona di S.A.S. Don Basilio Calì di San Lorenzo, duca di
Jedisàn e Granduca di Emmathà.
Che Dio protegga il Principe Gran Maestro O.S.J. MALTA!!!
Membri eletti dell’Ordine nominati dall’Imperatore Paolo I
Alla Corte Imperiale di San Pietroburgo, in Russia – Sua Maestà, Luigi XVIII, re di Francia – S.A.R. Philippe Louis de Bourbon – S.A.R. Louis Antoine de Bourbon Duca d’Angoulème – S.A.S. Monsignore il Principe di Condè – S.A.S. il Duca d’Enghien – S.A.S. il Duca de Bourbon – Charles Montmorency, Principe di Lussemburgo – Luogotenente Generale Duca de Richelieu – Louis Joseph Conte Mailli Marchese di Nesle Gabriel Conte Choiseul d’Aillecourt – Jules René Conte di Litta, Ambasciatore dell’Ordine in Russia – Johann Carl Conte von Zeppelin, Ministro di Wurttemberg in Russia – Helen Pavlowna, Principessa deMechlenburg Schwerin – Alexandra Pavlowna, Arciduchessa d’Austria e Ungheria – Colonnello Principe de Rohan, a servizio dell’Austria – Georges d’Engelhardt, Consigliere di Collegio – Principe Francois de Anhalt-Bernburg-Schaumburg – Principe Dolgorouky, Generale di fanteria – Principe Frédéric de Hohenzollern Hechingen – Principe Charles de Mechlenburg-Schwerin – L’Arcivescovo di San Pietroburgo – Principe Alexandre de Wurttemberg -Antonin Duca di Serra Capriola – Visconte di Clermont-Tonnerre – Generale-Maggiore d’Engelhardt – Louis Bertrand de Beaumont – Barone di Rochefoucault – Conte di Cosse Brissac Marchese de Jancourt – Conte de la Ch’atre – Duca d’Amount.
Malta 1° Gennaio, dell’anno di Nostro Signore 2007
MALTA:
Atto Costitutivo del Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights
of Malta:
Depositato e registrato presso il Dr. Pierre Cassar LL.D. Notary Public in
Malta,
51, Old Bakery Street, Valletta VLT 09.
Con la postilla del Ministero degli Affari Esteri di Malta, N° 76703
ITALIA:
Atto Costitutivo del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme –
Cavalieri di Malta:
Depositato e registrato presso il Notaio Dott. Riccardo Clemente, Piazza
Cavour, 17 – 00193 ROMA
Repertorio N° 88672 – Raccolta N° 13276